Art. 3
In vigore dal 24 set 2004
Durante il periodo per il quale è autorizzato a lavorare a orario ridotto, l'agente ha diritto ad una percentuale della sua retribuzione corrispondente alla percentuale del tempo di lavoro prestato rispetto al tempo normale. Tuttavia, tale percentuale non viene applicata all'assegno per figli a carico, all'importo di base dell'assegno di famiglia e all'assegno scolastico.
I contributi al regime di assicurazione contro le malattie sono calcolati sullo stipendio base di un agente che lavora a tempo pieno. I contributi al regime delle pensioni sono calcolati sullo stipendio base di un agente che lavora a orario ridotto. L'agente può inoltre chiedere che i contributi al regime delle pensioni siano calcolati sullo stipendio base di un agente che lavora a tempo pieno, secondo quanto disposto all' dello statuto. Ai fini dell' dell'allegato VI, i diritti acquisiti sono calcolati in proporzione alla percentuale di contributi versati.
Durante il periodo di lavoro a orario ridotto, l'agente non è autorizzato ad effettuare ore supplementari, né ad esercitare alcuna attività retribuita diversa da un'attività ai sensi dell' del presente statuto.
Storico versioni
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