Art. 3
In vigore dal 24 set 2004
Il contratto di un agente temporaneo non può avere durata superiore a quattro anni, ma può avere una durata inferiore. Esso può essere rinnovato una sola volta per due anni al massimo qualora la possibilità di un rinnovo sia prevista nel contratto iniziale ed entro i limiti previsti nello stesso. Al termine di questo periodo viene posta obbligatoriamente fine alle funzioni dell'agente nella sua qualità di agente temporaneo.
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