Art. 27

Art. 27

In vigore dal 24 set 2004
L'ex agente e i suoi aventi diritto, chiamati a beneficiare delle prestazioni previste dal presente regime di pensioni, sono tenuti a fornire le prove scritte che possono essere richieste e a comunicare all'Agenzia ogni elemento suscettibile di modificare i loro diritti alle prestazioni.
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