Art. 26
In vigore dal 24 set 2004
Gli aventi diritto di un agente o ex agente titolare di un'indennità di invalidità deceduto, che non avessero fatto domanda per la liquidazione dei loro diritti a pensione o indennità entro l'anno successivo alla data di decesso dell'agente, perdono i loro diritti, salvo in caso di forza maggiore debitamente accertato.
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