Art. 24

Art. 24

In vigore dal 24 set 2004
La liquidazione dei diritti alla pensione di reversibilità o alla pensione provvisoria o all'indennità di invalidità, compete all'Agenzia. Il conteggio particolareggiato della liquidazione è notificato, contemporaneamente alla decisione di concessione della pensione, all'agente o ai suoi aventi diritto. L'indennità di invalidità non può essere cumulata con uno stipendio a carico del bilancio generale dell'Agenzia. Essa è altresì incompatibile con ogni retribuzione risultante da un mandato presso una delle istituzioni o agenzie delle Comunità.
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