Art. 24

Art. 24

In vigore dal 24 set 2004
1.   L'agente temporaneo, ove consideri un ordine ricevuto irregolare, o ritenga la sua esecuzione suscettibile di determinare inconvenienti gravi, ne informa il superiore gerarchico che, se l'informazione è trasmessa per iscritto, risponde a sua volta per iscritto. Fatto salvo il paragrafo 2, se quest'ultimo conferma l'ordine, ma l'agente temporaneo considera tale conferma insufficiente rispetto ai suoi motivi di preoccupazione, l'agente temporaneo ne riferisce per iscritto all'autorità gerarchica immediatamente superiore. Se quest'ultima conferma l'ordine per iscritto, l'agente temporaneo deve darvi esecuzione, a meno che esso non sia manifestamente illegale o contrario alle norme di sicurezza applicabili. 2.   Se il superiore gerarchico ritiene che l'ordine vada eseguito senza indugio, l'agente temporaneo deve darvi esecuzione, a meno che esso non sia manifestamente illegale o contrario alle norme di sicurezza applicabili. Su richiesta dell'agente temporaneo, il superiore gerarchico è tenuto a impartire gli ordini di questo tipo per iscritto.
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