Art. 2

Art. 2

In vigore dal 24 set 2004
1.   Fatte salve le disposizioni dell' dello statuto, l’agente di età inferiore a 65 anni che, nel periodo in cui matura i diritti a pensione, sia riconosciuto dalla commissione di invalidità colpito da un’invalidità permanente, considerata totale e che gli impedisca di esercitare funzioni corrispondenti a un impiego della sua carriera, e sia pertanto costretto a sospendere il servizio presso l’Agenzia, ha diritto, per tutto il periodo d'inabilità, all’indennità di invalidità di cui all' dello statuto. 2.   Il beneficiario di un'indennità di invalidità può esercitare un'attività professionale retribuita solo a condizione di esservi stato preventivamente autorizzato dall'AACC. In tal caso, la parte di retribuzione che, cumulata con l'indennità di invalidità, supera l'importo dell'ultima retribuzione globale percepita in attività di servizio, stabilita sulla base della tabella degli stipendi in vigore il primo giorno del mese per il quale l'indennità deve essere liquidata, è detratta da tale indennità. L'interessato è tenuto a fornire tutti i documenti che possono essere richiesti e a comunicare all'Agenzia ogni elemento che possa modificare il suo diritto all'indennità.
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