Art. 2

Art. 2

In vigore dal 24 set 2004
Il congedo ordinario può essere usufruito in una o più volte, a scelta dell'agente, compatibilmente con le esigenze di servizio. Tuttavia deve essere di almeno due settimane consecutive. All'agente che entra in servizio, il congedo ordinario è accordato soltanto dopo tre mesi di presenza; può essere autorizzato prima di tale termine in casi eccezionali debitamente motivati.
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