Art. 2
In vigore dal 24 set 2004
A richiesta dell'agente interessato, l'AACC può revocare l'autorizzazione prima della scadenza del periodo per il quale essa era stata concessa. La data di revoca non può essere posteriore di oltre due mesi alla data proposta dall'agente, o di oltre quattro mesi se il lavoro a orario ridotto è stato autorizzato per un periodo superiore ad un anno.
In casi eccezionali e nell'interesse del servizio, l'AACC può revocare l'autorizzazione prima della scadenza del periodo per il quale essa era stata concessa, con preavviso di due mesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:676:oj#art-2-179