Art. 19

Art. 19

In vigore dal 24 set 2004
Le disposizioni dell', secondo comma, dello statuto sono applicabili ai titolari di una pensione provvisoria. Le disposizioni degli dello statuto si applicano anche ai figli nati meno di 300 giorni dopo il decesso dell'agente o ex agente titolare di un'indennità di invalidità.
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