Art. 17

Art. 17

In vigore dal 24 set 2004
1.   La retribuzione è versata all’agente il 15 di ogni mese, per il mese corrente. L'importo di tale retribuzione è arrotondato all'unità superiore del cent. 2.   Qualora la retribuzione del mese non sia dovuta per intero, essa viene frazionata in trentesimi: a) se il numero effettivo delle giornate pagabili è uguale o inferiore a quindici, il numero dei trentesimi dovuto è pari al numero effettivo di giornate pagabili; b) se il numero effettivo delle giornate pagabili è superiore a quindici, il numero dei trentesimi dovuto è uguale alla differenza fra trenta e il numero effettivo delle giornate non pagabili. 3.   Quando il diritto agli assegni familiari e all'indennità di dislocazione sorge dopo la data d'entrata in servizio dell’agente, quest'ultimo ne beneficia a decorrere dal primo giorno del mese durante il quale è sorto tale diritto. Quando cessa il diritto a tali assegni e indennità, l’agente ne beneficia fino all'ultimo giorno del mese durante il quale tale diritto cessa.
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