Art. 16

Art. 16

In vigore dal 24 set 2004
Con decisione dell'AACC, i funzionari d'inquadramento superiori (direttore generale o equivalente dei gradi AD 16 o AD 15 e direttore o equivalente dei gradi AD 15 o AD 14) che non dispongono di un'autovettura di servizio possono ottenere un'indennità non superiore a 892,42 euro all'anno quale rimborso forfettario delle loro spese di trasporto all'interno del perimetro della città dove prestano servizio. Con decisione motivata dell'AACC, il beneficio dell’indennità può essere accordato all’agente che, per l'espletamento delle sue funzioni, deve effettuare continui spostamenti per i quali è autorizzato a usare la sua autovettura personale. Sezione 4 Pagamento delle somme dovute
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