Art. 154

Art. 154

In vigore dal 24 set 2004
1.   La commissione di disciplina, ove non si ritenga sufficientemente informata sui fatti contestati all'interessato, o sulle circostanze nelle quali tali fatti sono stati commessi, ordina un'inchiesta in contraddittorio. 2.   Il presidente o un membro della commissione di disciplina svolge l'inchiesta a nome della commissione di disciplina. Ai fini dell'inchiesta, la commissione di disciplina può chiedere la trasmissione di ogni documento relativo al caso che le è sottoposto. L'Agenzia risponde ad ogni domanda di questo genere nei termini eventualmente fissati dalla commissione di disciplina. Quando questa richiesta è rivolta all'agente, viene presa nota di un eventuale rifiuto di ottemperarvi.
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