Art. 15
In vigore dal 24 set 2004
1. Quando, per la natura dei compiti loro affidati, taluni agenti debbano sostenere regolarmente spese di rappresentanza, un'indennità forfettaria di funzioni può essere concessa dall'AACC, che ne stabilisce l’importo.
In casi particolari, l’AACC può inoltre decidere di porre a carico dell'Agenzia una parte delle spese di alloggio degli agenti interessati.
2. Per gli agenti che, in virtù di speciali istruzioni, debbano sostenere occasionalmente spese di rappresentanza per esigenze di servizio, l'importo dell'indennità di rappresentanza è fissato per ogni singolo caso in base a documenti giustificativi e alle condizioni stabilite dall'AACC.
Storico versioni
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