Art. 149

Art. 149

In vigore dal 24 set 2004
1.   Alla commissione di disciplina viene sottoposto un rapporto dell'AACC, in cui devono essere chiaramente specificati i fatti addebitati ed eventualmente le circostanze nelle quali sono stati commessi, comprese tutte le circostanze aggravanti o attenuanti. 2.   Il rapporto è trasmesso all'agente interessato e al presidente della commissione di disciplina, che lo porta a conoscenza dei membri della commissione medesima.
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