Art. 141

Art. 141

In vigore dal 24 set 2004
Se, per ragioni oggettive, l'agente interessato non può essere ascoltato a titolo delle disposizioni del presente titolo, egli può essere invitato a formulare le proprie osservazioni per iscritto o a farsi rappresentare da una persona di sua scelta. Sezione B Commissione di disciplina
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