Art. 14

Art. 14

In vigore dal 24 set 2004
1.   Fatto salvo l', l'agente temporaneo che intenda esercitare un'attività esterna anche a titolo gratuito, ovvero assolvere un mandato all'esterno dell'Agenzia, ne chiede preliminarmente l'autorizzazione all'AACC. Questa autorizzazione viene rifiutata solo quando l'attività o il mandato in questione possono ostacolare l'esercizio delle sue funzioni o sono incompatibili con gli interessi dell'Agenzia. 2.   L'agente temporaneo informa l'AACC in merito ad ogni modifica dell'attività o del mandato di cui sopra che intervenga successivamente alla richiesta di autorizzazione all'AACC in applicazione del paragrafo 1. L'autorizzazione può essere revocata se l'attività o il mandato non soddisfano più le condizioni di cui al paragrafo 1, ultima frase.
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