Art. 137

Art. 137

In vigore dal 24 set 2004
1.   È costituito un comitato del personale secondo modalità determinate dal comitato direttivo. 2.   Il comitato del personale rappresenta gli interessi del personale dinanzi all'Agenzia e mantiene contatti regolari tra l'Agenzia e il personale. Contribuisce al buon funzionamento del servizio facendosi portavoce delle opinioni del personale. Esso porta a conoscenza degli organismi competenti dell'Agenzia eventuali difficoltà aventi implicazioni generali in relazione all'interpretazione e all'applicazione dello statuto. Può essere consultato su ogni difficoltà di questo tipo. Il comitato sottopone agli organismi competenti dell'Agenzia suggerimenti relativi all'organizzazione e al funzionamento del servizio e proposte volte a migliorare le condizioni di lavoro o di vita generali del personale. Il comitato partecipa alla gestione e supervisione degli organi di carattere sociale istituiti dall'Agenzia nell'interesse del personale. Esso può, con il consenso dell'Agenzia, istituire servizi di carattere sociale di questo tipo. TITOLO V PROCEDIMENTO DISCIPLINARE Sezione A: Disposizioni generali
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