Art. 137
In vigore dal 24 set 2004
1. È costituito un comitato del personale secondo modalità determinate dal comitato direttivo.
2. Il comitato del personale rappresenta gli interessi del personale dinanzi all'Agenzia e mantiene contatti regolari tra l'Agenzia e il personale. Contribuisce al buon funzionamento del servizio facendosi portavoce delle opinioni del personale.
Esso porta a conoscenza degli organismi competenti dell'Agenzia eventuali difficoltà aventi implicazioni generali in relazione all'interpretazione e all'applicazione dello statuto. Può essere consultato su ogni difficoltà di questo tipo.
Il comitato sottopone agli organismi competenti dell'Agenzia suggerimenti relativi all'organizzazione e al funzionamento del servizio e proposte volte a migliorare le condizioni di lavoro o di vita generali del personale.
Il comitato partecipa alla gestione e supervisione degli organi di carattere sociale istituiti dall'Agenzia nell'interesse del personale. Esso può, con il consenso dell'Agenzia, istituire servizi di carattere sociale di questo tipo.
TITOLO V
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Sezione A:
Disposizioni generali
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:676:oj#art-137