Art. 13

Art. 13

In vigore dal 24 set 2004
1.   L'indennità giornaliera di missione copre forfettariamente tutte le spese dell’agente in missione: la colazione, i due pasti principali e le altre spese correnti, compreso il trasporto locale. Le spese di alloggio, incluse le tasse locali, sono rimborsate su presentazione di documenti giustificativi nei limiti di un massimale fisso per ciascun paese. 2. a) Gli importi per gli Stati membri dell’UE sono i seguenti: (in euro) Destinazioni Indennità giornaliera Massimale per l’albergo Belgio 84,06 117,08 Repubblica ceca 55,00 175,00 Danimarca 91,70 148,07 Germania 74,14 97,03 Estonia 70,00 120,00 Grecia 66,04 99,63 Spagna 68,89 126,57 Francia 72,58 97,27 Irlanda 80,94 139,32 Italia 60,34 114,33 Cipro 50,00 110,00 Lettonia 85,00 165,00 Lituania 80,00 170,00 Lussemburgo 82,00 106,92 Ungheria 50,00 165,00 Malta 60,00 115,00 Paesi Bassi 78,26 131,76 Austria 74,47 128,58 Polonia 60,00 210,00 Portogallo 68,91 124,89 Slovenia 60,00 110,00 Slovacchia 50,00 125,00 Finlandia 92,34 140,98 Svezia 92,91 141,77 Regno Unito 86,89 149,03 L’agente in missione al quale siano offerti o rimborsati i pasti o l'alloggio da parte di una delle istituzioni delle Comunità europee, di un'amministrazione o di un organismo terzo deve farne dichiarazione. Saranno in tal caso applicate le detrazioni corrispondenti. b) La tabella delle indennità di missione per i paesi situati al di fuori del territorio europeo degli Stati membri dell’UE è fissata e adattata periodicamente dall'AACC. 3.   Gli importi previsti al paragrafo 2, lettera a) sono riveduti ogni due anni sulla base del riesame effettuato a norma dell’, paragrafo 3 dell’allegato VII dello statuto CE.
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