Art. 13
In vigore dal 24 set 2004
1. L'indennità giornaliera di missione copre forfettariamente tutte le spese dell’agente in missione: la colazione, i due pasti principali e le altre spese correnti, compreso il trasporto locale. Le spese di alloggio, incluse le tasse locali, sono rimborsate su presentazione di documenti giustificativi nei limiti di un massimale fisso per ciascun paese.
2.
a)
Gli importi per gli Stati membri dell’UE sono i seguenti:
(in euro)
Destinazioni
Indennità giornaliera
Massimale per l’albergo
Belgio
84,06
117,08
Repubblica ceca
55,00
175,00
Danimarca
91,70
148,07
Germania
74,14
97,03
Estonia
70,00
120,00
Grecia
66,04
99,63
Spagna
68,89
126,57
Francia
72,58
97,27
Irlanda
80,94
139,32
Italia
60,34
114,33
Cipro
50,00
110,00
Lettonia
85,00
165,00
Lituania
80,00
170,00
Lussemburgo
82,00
106,92
Ungheria
50,00
165,00
Malta
60,00
115,00
Paesi Bassi
78,26
131,76
Austria
74,47
128,58
Polonia
60,00
210,00
Portogallo
68,91
124,89
Slovenia
60,00
110,00
Slovacchia
50,00
125,00
Finlandia
92,34
140,98
Svezia
92,91
141,77
Regno Unito
86,89
149,03
L’agente in missione al quale siano offerti o rimborsati i pasti o l'alloggio da parte di una delle istituzioni delle Comunità europee, di un'amministrazione o di un organismo terzo deve farne dichiarazione. Saranno in tal caso applicate le detrazioni corrispondenti.
b)
La tabella delle indennità di missione per i paesi situati al di fuori del territorio europeo degli Stati membri dell’UE è fissata e adattata periodicamente dall'AACC.
3. Gli importi previsti al paragrafo 2, lettera a) sono riveduti ogni due anni sulla base del riesame effettuato a norma dell’, paragrafo 3 dell’allegato VII dello statuto CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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