Art. 124

Art. 124

In vigore dal 24 set 2004
Il coniuge superstite di un agente contrattuale beneficia, alle condizioni previste dal capitolo 2 dell'allegato VI, di una pensione di reversibilità. L'ammontare della pensione non può essere inferiore al 35 % dell'ultimo stipendio base mensile percepito dall'agente contrattuale né a un importo pari allo stipendio base di un agente contrattuale del gruppo di funzioni I, grado 1, primo scatto. Il beneficiario di una pensione di reversibilità ha diritto, alle condizioni di cui all'allegato V, agli assegni familiari di cui all', paragrafo 3. Tuttavia, l'importo dell'assegno per figli a carico è pari al doppio dell'importo dell'assegno previsto all', paragrafo 3, lettera b).
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