Art. 117

Art. 117

In vigore dal 24 set 2004
Doni, prestiti o anticipazioni possono essere concessi all'agente contrattuale per la durata del suo contratto o dopo la scadenza del contratto quando l'agente sia inabile al lavoro in seguito a malattia grave o prolungata, a disabilità o ad infortunio sopravvenuti nel corso del suo impiego e dimostri di non essere iscritto ad un altro regime di sicurezza sociale. Sezione B Copertura dei rischi d'invalidità e di decesso
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