Art. 113

Art. 113

In vigore dal 24 set 2004
In deroga all', paragrafo 3, l'indennità di prima sistemazione di cui al paragrafo 1 e l'indennità di nuova sistemazione di cui al paragrafo 2 di detto articolo non possono essere inferiori: — a 734,76 EUR per l'agente contrattuale che abbia diritto all'assegno di famiglia; — a 435,62 EUR per l'agente contrattuale che non abbia diritto a tale assegno. CAPITOLO 6 Sezione A Sicurezza sociale
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