Art. 107

Art. 107

In vigore dal 24 set 2004
Il contratto di un agente contrattuale è concluso a tempo determinato per un periodo compreso fra tre mesi e quattro anni. Il contratto può essere rinnovato una sola volta per una durata determinata non superiore a cinque anni. Il contratto iniziale e il primo rinnovo devono avere una durata complessiva minima di sei mesi per il gruppo di funzioni I e di nove mesi per gli altri gruppi di funzioni.
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