Art. 106

Art. 106

In vigore dal 24 set 2004
1.   L'agente contrattuale assunto con un contratto di almeno un anno compie un periodo di prova nei primi sei mesi di servizio se appartiene al gruppo di funzioni I e nei primi nove mesi se appartiene ad un altro gruppo di funzioni. 2.   Se, durante il periodo di prova, l'agente contrattuale è impossibilitato, in seguito a malattia o infortunio, ad esercitare le sue funzioni per almeno un mese, l'AACC può prolungare il periodo di prova per un periodo corrispondente. 3.   Almeno un mese prima della scadenza del periodo di prova, viene compilato un rapporto sulle capacità dell'agente contrattuale di espletare i compiti corrispondenti alle sue funzioni, nonché sul suo rendimento e comportamento in servizio. Tale rapporto viene comunicato all'interessato, il quale può formulare per iscritto le sue osservazioni. L'agente contrattuale che non ha dato prova di qualità professionali sufficienti per essere mantenuto nel suo impiego viene licenziato. Tuttavia, l'AACC può, a titolo eccezionale, prolungare il periodo di prova per una durata massima di sei mesi, eventualmente assegnando l'agente contrattuale a un altro servizio. 4.   In caso di manifesta inattitudine dell'agente contrattuale in prova, il rapporto può essere compilato in qualsiasi momento del periodo di prova. Tale rapporto viene comunicato all'interessato, il quale può formulare per iscritto le sue osservazioni. Sulla base di detto rapporto, l'AACC può decidere di licenziare l'agente contrattuale prima dello scadere del periodo di prova, con preavviso di un mese. 5.   L'agente contrattuale in prova licenziato fruisce di un'indennità pari a un terzo dello stipendio base per ogni mese di periodo di prova compiuto.
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