Art. 101

Art. 101

In vigore dal 24 set 2004
1.   Gli agenti contrattuali sono retribuiti con gli stanziamenti globali aperti a tal fine nel bilancio dell'Agenzia. 2.   Il Comitato direttivo adotta disposizioni specifiche che disciplinano l'impiego di agenti temporanei, se necessario, nel quadro dell'azione comune 2004/551/PESC. 3.   L'Agenzia presenta annualmente preventivi di impiego di agenti contrattuali, per gruppo di funzioni, nell'ambito della procedura di bilancio.
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