Art. 10

Art. 10

In vigore dal 24 set 2004
Qualora la differenza di età tra l'agente o ex agente titolare di un'indennità di invalidità deceduto e il coniuge, diminuita della durata del loro matrimonio, sia superiore a dieci anni, la pensione di reversibilità determinata in conformità delle disposizioni che precedono subisce, per ogni anno intero di differenza, una riduzione fissata come segue: — 1 % per gli anni compresi tra il 10o e il 20o; — 2 % per gli anni a decorrere dal 20o fino al 25o escluso; — 3 % per gli anni a decorrere dal 25o fino al 30o escluso; — 4 % per gli anni a decorrere dal 30o fino al 35o escluso; — 5 % per gli anni a decorrere dal 35o.
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