Art. 10

Art. 10

In vigore dal 24 set 2004
1.   L'agente temporaneo deve esercitare le sue funzioni e conformare la sua condotta al dovere di servire esclusivamente l'Agenzia, senza chiedere né accettare istruzioni da alcun governo, autorità, organizzazione o persona estranei all'Agenzia. L'agente temporaneo svolge gli incarichi affidatigli in maniera obiettiva e imparziale e nel rispetto del proprio dovere di lealtà verso l'Agenzia. 2.   Senza l'autorizzazione dell'AACC, l'agente temporaneo non può accettare da un governo, né da enti o persone estranei all'Agenzia, onorificenze, decorazioni, favori, doni, compensi di qualsiasi natura, salvo che per servizi resi, sia prima della sua nomina, sia nel corso di un congedo straordinario per servizio militare o nazionale, e a motivo di tali servizi.
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