Art. 1

Art. 1

In vigore dal 24 set 2004
1.   L’agente che cessi definitivamente dal servizio per una ragione diversa dal decesso o dall'invalidità ha diritto, all'atto della cessazione dal servizio: a) se ha maturato meno di un anno di servizio, al versamento di un'indennità una tantum pari al triplo delle somme trattenute sul suo stipendio base quale contributo per la costituzione della pensione di anzianità, previa detrazione degli importi eventualmente versati in applicazione degli dello statuto; b) negli altri casi, ha diritto: — di far trasferire alla cassa pensioni di un'amministrazione o organizzazione, ovvero alla cassa presso la quale l'agente maturi dei diritti a pensione di anzianità per la sua attività subordinata o autonoma, l'equivalente attuariale dei suoi diritti alla pensione di anzianità, aggiornati all'effettiva data del trasferimento, maturati nell'Agenzia, o — al versamento dell'equivalente attuariale a un'assicurazione privata o a un fondo di pensione di sua scelta che garantisca: i) che non vi sarà rimborso di capitale; ii) che provvederà al versamento di una rendita mensile a partire non prima del sessantesimo anno di età e al più tardi a partire dal sessantacinquesimo; iii) che sono previste prestazioni in materia di reversibilità; iv) che il trasferimento verso un'altra assicurazione o un altro fondo sarà autorizzato solo alle stesse condizioni descritte ai punti i), ii) ed iii). 2.   Qualora l’agente cessi definitivamente dal servizio in seguito a destituzione, l'indennità una tantum da versare o, se del caso, l'equivalente attuariale da trasferire sono fissati in funzione della decisione adottata conformemente all' dello statuto. CAPITOLO 2 Indennità di invalidità
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