Art. 1
In vigore dal 24 set 2004
In occasione dell'entrata in servizio e della cessazione dal servizio, la frazione di anno dà diritto ad un congedo di due giorni lavorativi per ogni mese intero di servizio, la frazione di mese a un congedo di due giorni lavorativi quando sia superiore a quindici giorni e di un giorno lavorativo quando sia uguale o inferiore a quindici giorni.
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Proeli:dec:2004:676:oj#art-1-182