Art. 1

Art. 1

In vigore dal 24 set 2004
I membri della commissione dei ricorsi sono scelti tra personalità che presentino tutte le garanzie di indipendenza e che dispongano, in quanto giureconsulti, di competenze riconosciute, specialmente nel campo dei diritti e obblighi della funzione pubblica. La scelta dei giudici deve rispettare la diversità geografica e demografica degli Stati membri che partecipano all’Agenzia, così come la diversità dei rispettivi ordinamenti giuridici.
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