Art. 1 · La decisione 2004/246/CE è modificata come segue:

Art. 1

La decisione 2004/246/CE è modificata come segue:

In vigore dal 24 set 2004
1) L', paragrafo 2, è sostituito dal seguente: «2.   Inoltre, la Repubblica ceca, l'Estonia, il Lussemburgo, l'Ungheria, l'Austria e la Slovacchia sono autorizzati ad aderire agli strumenti di riferimento.» 2) L' è modificato come segue: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per esprimere simultaneamente il loro consenso a essere vincolati, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, dal protocollo relativo al fondo complementare entro un termine ragionevole e, se possibile, anteriormente al 30 giugno 2004, ad eccezione della Repubblica ceca, dell'Estonia, del Lussemburgo, dell'Ungheria, dell'Austria e della Slovacchia, che esprimono il loro consenso a essere vincolati dal protocollo alle condizioni stabilite nel paragrafo 3 del presente articolo.»; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   La Repubblica ceca, l'Estonia, il Lussemburgo, l'Ungheria, l'Austria e la Slovacchia adottano le misure necessarie per esprimere il loro consenso a essere vincolati dagli strumenti di riferimento e dal protocollo per il fondo complementare, nei limiti del possibile, entro il 31 dicembre 2005.»
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