Art. 4
Raccolta dei dati, valutazione e stesura di rapporti
In vigore dal 22 set 2004
1. L’autorità nazionale responsabile per la predisposizione della relazione nazionale annuale sulla sorveglianza della salmonella negli animali in conformità dell’ della direttiva 2003/99/CE raccoglie e valuta i risultati della rilevazione ottenuti a norma dell’ nell’estensione di campionamento di cui all’, e comunica la propria valutazione alla Commissione.
2. Tutti i dati pertinenti raccolti ai fini dello studio sono forniti all’Autorità europea per la sicurezza alimentare, su richiesta della Commissione.
3. I risultati e i dati nazionali aggregati sono resi disponibili al pubblico nella salvaguardia della riservatezza.
Storico versioni
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