Art. 3
Rilevazione della Salmonella spp. e sierotipizzazione
In vigore dal 22 set 2004
1. La rilevazione e la sierotipizzazione si effettuano nei laboratori nazionali di riferimento per la salmonella.
2. In deroga al paragrafo 1, nel caso in cui il laboratorio nazionale di riferimento non sia in grado di compiere tutte le analisi o qualora non sia tale laboratorio a effettuare normalmente le analisi, le autorità competenti possono decidere di chiedere a un numero limitato di laboratori che partecipano al controllo ufficiale della salmonella di effettuare le analisi. Tali laboratori devono poter dimostrare di aver esperienza nell’uso del metodo di rilevazione necessario, applicare un sistema di garanzia della qualità conforme allo standard ISO 17025 ed essere sottoposti alla supervisione del laboratorio nazionale di riferimento.
3. La rilevazione della Salmonella spp. si svolge in conformità del metodo raccomandato a tal fine dal laboratorio comunitario di riferimento.
4. La sierotipizzazione si svolge secondo il sistema Kaufmann-White.
Storico versioni
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