Art. 1
Obiettivi dello studio e disposizioni d’indole generale
In vigore dal 22 set 2004
1. La Comunità intraprende uno studio tecnico volto a valutare la diffusione nell’intera Unione europea della Salmonella spp. tra le galline ovaiole (Gallus gallus) per la produzione di uova da tavola alla fine del loro periodo di produzione (in seguito denominato «lo studio»).
2. I risultati saranno utilizzati per fissare obiettivi comunitari in conformità dell’ del regolamento (CE) n. 2160/2003.
3. Lo studio si estenderà su un periodo di un anno a partire dal 1o ottobre 2004.
4. Ai fini della presente decisione il termine «autorità competente» indica la o le autorità di uno Stato membro, in conformità dell’ del regolamento (CE) n. 2160/2003.
5. Ai fini del paragrafo 1 la Commissione e gli Stati membri cooperano in conformità degli articoli da 2 a 6.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:665:oj#art-1