Art. 1

Art. 1

In vigore dal 22 set 2004
L’aiuto al quale il Regno Unito intende dare esecuzione nel quadro della misura A del piano di ristrutturazione di British Energy plc («British Energy») notificato alla Commissione il 7 marzo 2003, che consiste nell’impegno del governo del Regno Unito di finanziare: a) il pagamento degli oneri connessi alla gestione di combustibile esaurito caricato nei reattori nucleari di British Energy prima della data effettiva del piano di ristrutturazione, finché le spese connesse a tali oneri, ad eccezione degli oneri storici incrementali quali definiti nel Historic Liabilities Funding Agreement tra British Energy e il governo del Regno Unito, non superino 2 185 000 000 GBP al valore del dicembre 2002; e b) qualsiasi insufficienza delle disponibilità del Nuclear Liabilities Fund per quanto riguarda il pagamento degli oneri connessi alla disattivazione degli impianti nucleari di British Energy, agli oneri di British Energy non definiti contrattualmente e agli oneri storici incrementali quali definiti nel Historic Liabilities Funding Agreement tra British Energy e il governo del Regno Unito; è compatibile con il mercato comune e con gli obiettivi del trattato Euratom, a condizione che vengano rispettate le condizioni stipulate nei successivi articoli da 2 10.
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