Art. 2

Art. 2

In vigore dal 22 set 2004
1.   La Francia adotta tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso la CMR l’aiuto di cui all', lettera c), già posto illegalmente a sua disposizione. Tale aiuto ammonta a 3 311 863 EUR. 2.   Il recupero viene eseguito senza indugio secondo le procedure del diritto nazionale sempreché queste consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione. 3.   Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui l'aiuto è divenuto disponibile per la CMR fino alla data del loro effettivo recupero. 4.   Gli interessi sono calcolati conformemente alle disposizioni del cap. V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (23). Il tasso d’interesse è applicato secondo il regime dell’interesse composto per l'intero periodo di cui al paragrafo 3. 5.   La Francia pone fine alle misure di aiuto e annulla i versamenti ancora da effettuare a decorrere dalla data della presente decisione.
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