Art. 2

Art. 2

In vigore dal 20 set 2004
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2004. Per la Commissione Olli REHN Membro della Commissione (1)  GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 12. (2)  GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1. (3)  GU L 198 del 25.7.1997, pag. 33. ALLEGATO Gli allegati sono modificati come segue: 1) Nell’allegato II, per il gruppo di prodotti «Prodotti per il trattamento delle acque reflue all'esterno degli edifici (3/3)», la tabella è sostituita dalla seguente: «Prodotto Uso previsto Livelli o classi Sistema di attestazione della conformità Cunicoli di servizio e camere di ispezione Scale metalliche, scale e corrimano per i cunicoli di servizio e le camere di ispezione Per carreggiate, aree di parcheggio, corsie di emergenza e all’esterno degli edifici 4 (1) Separatori Per le acque reflue e luride provenienti da edifici e da opere di ingegneria civile, incluse le strade 4 (1) Coperture delle fosse di drenaggio e dei cunicoli di servizio Per zone di traffico stradale e pedonale 1 (2) 2) È aggiunto il seguente allegato III: «ALLEGATO III GRUPPI DI PRODOTTI Prodotti per il trattamento delle acque reflue all’interno degli edifici Prodotti per il trattamento delle acque reflue all’esterno degli edifici Sistemi di attestazione della conformità rispetto alle caratteristiche di reazione al fuoco Per i prodotti e gli usi previsti sotto elencati, si chiede al CEN/Cenelec di specificare il seguente sistema di attestazione della conformità rispetto alle caratteristiche di reazione al fuoco nell’ambito delle corrispondenti norme armonizzate: Prodotto Uso previsto Livelli o classi (Reazione al fuoco) Sistemi di attestazione di conformità Dispositivi antiriflusso: valvola di immissione dell'aria per la ventilazione delle tubature Per tutti gli usi, se soggetto a norme sulla reazione al fuoco A1 (3), A2 (3), B (3), C (3) 1 Kit per l'impianto di pompaggio delle acque reflue e per le stazioni di estrazione degli effluenti A1 (4), A2 (4), B (4), C (4), D, E 3 Kit ed elementi per gli impianti di trattamento delle acque reflue e attrezzature per il trattamento in loco (da A1 a E) (5), F 4 Canali di drenaggio prefabbricati Cunicoli di servizio e camere di ispezione Scale metalliche, scale e corrimano per i cunicoli di servizio e le camere di ispezione Separatori Coperture delle fosse di drenaggio e dei cunicoli di servizio Sistema 1: cfr. allegato III. punto 2, lettera i), della direttiva 89/106/CEE senza prova di controllo sui campioni. Sistema 3: cfr. allegato III. punto 2, lettera ii), della direttiva 89/106/CEE, seconda possibilità. Sistema 4: cfr. allegato III. punto 2, lettera ii), della direttiva 89/106/CEE, terza possibilità. Il sistema sarà tale da essere applicato anche quando per una certa caratteristica non sia necessario fissare una prestazione, perché almeno uno Stato membro non ha alcuna norma giuridicamente vincolante per tale caratteristica (cfr. .1 della direttiva 89/106/CEE ed, eventualmente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In tali casi non si può imporre al produttore la verifica di tale caratteristica se egli non intende dichiarare la prestazione del prodotto da quel punto di vista.» (1)  Sistema 4: cfr. allegato III punto 2, lettera ii), della direttiva 89/106/CEE, terza possibilità. (2)  Sistema 1: cfr. allegato III punto 2, lettera i), della direttiva 89/106/CEE.» (3)  Prodotti/materiali nei quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione migliora la classificazione della reazione al fuoco (per esempio, aggiunta di ritardanti o uso limitato di materiali organici). (4)  Prodotti/materiali che non rientrano nella nota (). (5)  Prodotti/materiali che non richiedono prove di reazione al fuoco (per esempio, prodotti/materiali della classe A1 ai sensi della decisione 96/603/CE, modificata).
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