Art. 9 · 1.   Il contabile è incaricato, presso l'Agenzia, di quanto segue:

Art. 9

1.   Il contabile è incaricato, presso l'Agenzia, di quanto segue:

In vigore dal 13 set 2004
a) provvedere alla corretta esecuzione dei pagamenti, all'incasso delle entrate e al recupero dei crediti accertati; b) preparare e presentare i conti; c) tenere la contabilità; d) definire le norme e i metodi contabili nonché il piano contabile; e) definire e convalidare i sistemi contabili e, se necessario, convalidare i sistemi stabiliti dall'ordinatore e destinati a fornire o giustificare informazioni contabili; f) provvedere alla gestione della tesoreria. 2.   Il contabile ottiene dagli ordinatori, che ne garantiscono l'affidabilità, tutte le informazioni necessarie all'elaborazione di conti che forniscano un quadro fedele del patrimonio dell'Agenzia e dell'esecuzione del bilancio. 3.   Salve le deroghe previste nell', solamente il contabile è autorizzato a maneggiare fondi e valori. È responsabile della custodia dei medesimi.
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