Art. 9
1. Il contabile è incaricato, presso l'Agenzia, di quanto segue:
In vigore dal 13 set 2004
a)
provvedere alla corretta esecuzione dei pagamenti, all'incasso delle entrate e al recupero dei crediti accertati;
b)
preparare e presentare i conti;
c)
tenere la contabilità;
d)
definire le norme e i metodi contabili nonché il piano contabile;
e)
definire e convalidare i sistemi contabili e, se necessario, convalidare i sistemi stabiliti dall'ordinatore e destinati a fornire o giustificare informazioni contabili;
f)
provvedere alla gestione della tesoreria.
2. Il contabile ottiene dagli ordinatori, che ne garantiscono l'affidabilità, tutte le informazioni necessarie all'elaborazione di conti che forniscano un quadro fedele del patrimonio dell'Agenzia e dell'esecuzione del bilancio.
3. Salve le deroghe previste nell', solamente il contabile è autorizzato a maneggiare fondi e valori. È responsabile della custodia dei medesimi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:658:oj#art-9