Art. 88

Art. 88

In vigore dal 13 set 2004
1.   Entro il 31 del mese di marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il direttore esecutivo, affiancato dal contabile, redige e presenta al collegio dei revisori dei conti, per esame e parere, il progetto di conto annuale di gestione, il progetto di bilancio annuale e un progetto di relazione di attività. 2.   Il conto annuale di gestione espone, per ogni bilancio amministrato dall'Agenzia, gli stanziamenti, le spese impegnate e pagate nonché le entrate varie e le entrate provenienti dagli Stati membri e da altri. Il bilancio espone, all'attivo, l'insieme delle attività dell'Agenzia, tenuto conto del deprezzamento del conto annuale di gestione e di eventuali perdite o declassamenti e, al passivo, le riserve. 3.   Entro il 15 del mese di giugno successivo alla chiusura dell'esercizio, il collegio di revisori dei conti formula il suo parere e le sue osservazioni sui documenti di cui al paragrafo 2. 4.   Entro il 31 del mese di luglio successivo alla chiusura dell'esercizio, il direttore esecutivo sottopone al comitato direttivo i documenti di cui al paragrafo 2 con il parere e le osservazioni del collegio di revisori dei conti, corredati delle risposte del direttore esecutivo stesso. 5.   Il comitato direttivo approva il conto di gestione e il bilancio annuale. Dà scarico al direttore esecutivo e al contabile per l'esercizio considerato. 6.   Il conto di gestione e il bilancio annuali, una volta approvati, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 7.   L'insieme dei conti e degli inventari è conservato dal contabile per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di scarico corrispondente.
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