Art. 84
In vigore dal 13 set 2004
1. Tutte le domande di partecipazione ed offerte dichiarate conformi sono valutate e classificate da un comitato di valutazione sulla base dei criteri d'esclusione, di selezione e d'attribuzione previamente annunciati.
Il comitato di valutazione è nominato dall'ordinatore competente con il compito di emettere un parere consultivo per gli appalti d'importo superiore alla soglia di cui all', paragrafo 2.
2. Il comitato di valutazione è composto da almeno tre persone che rappresentino almeno due entità organizzative dell'Agenzia, senza vincolo gerarchico tra di loro. Tali persone evitano qualsiasi situazione di conflitto di interessi. La composizione di detto comitato può essere identica a quella della commissione d'apertura delle offerte.
3. Le domande di partecipazione e le offerte che non contengono tutti gli elementi essenziali richiesti nella documentazione del bando di gara o che non corrispondono agli specifici requisiti che vi sono stabiliti sono eliminate.
Tuttavia, il comitato di valutazione può invitare il candidato o l'offerente a completare o chiarire i documenti giustificativi presentati relativi ai criteri d'esclusione e di selezione, entro un termine da esso impartito.
4. In caso di offerte anormalmente basse, di cui all', il comitato di valutazione chiede le opportune precisazioni sulla composizione dell'offerta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:658:oj#art-84