Art. 83
In vigore dal 13 set 2004
1. Sono aperte tutte le domande di partecipazione che hanno rispettato le disposizioni di cui all', paragrafi 1 e 2.
2. Per gli appalti d'importo superiore alla soglia di cui all', paragrafo 2, l'ordinatore competente nomina una commissione d'apertura delle offerte.
La commissione è composta da almeno tre persone che rappresentino almeno due entità organizzative dell'Agenzia, senza vincolo gerarchico tra di loro. Tali persone evitano qualsiasi situazione di conflitto di interessi.
3. Uno o più membri della commissione d'apertura siglano i documenti che provano la data e l'ora di spedizione di ogni offerta.
Siglano inoltre secondo una delle seguenti modalità:
a)
su ciascuna pagina di ciascuna offerta; oppure
b)
per ogni offerta, sulla pagina di copertina e sulle pagine dell'offerta finanziaria, garantendo l'integrità dell'offerta originale mediante qualsiasi tecnica appropriata applicata da un servizio indipendente dal servizio ordinatore.
In caso di attribuzione per aggiudicazione, a norma dell', paragrafo 1, lettera a), vengono proclamati i prezzi indicati nelle offerte conformi.
I membri della commissione firmano il verbale d'apertura delle offerte ricevute, il quale indica le offerte conformi e le offerte non conformi e motiva le esclusioni dovute alla non conformità alle modalità di presentazione di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:658:oj#art-83