Art. 83

Art. 83

In vigore dal 13 set 2004
1.   Sono aperte tutte le domande di partecipazione che hanno rispettato le disposizioni di cui all', paragrafi 1 e 2. 2.   Per gli appalti d'importo superiore alla soglia di cui all', paragrafo 2, l'ordinatore competente nomina una commissione d'apertura delle offerte. La commissione è composta da almeno tre persone che rappresentino almeno due entità organizzative dell'Agenzia, senza vincolo gerarchico tra di loro. Tali persone evitano qualsiasi situazione di conflitto di interessi. 3.   Uno o più membri della commissione d'apertura siglano i documenti che provano la data e l'ora di spedizione di ogni offerta. Siglano inoltre secondo una delle seguenti modalità: a) su ciascuna pagina di ciascuna offerta; oppure b) per ogni offerta, sulla pagina di copertina e sulle pagine dell'offerta finanziaria, garantendo l'integrità dell'offerta originale mediante qualsiasi tecnica appropriata applicata da un servizio indipendente dal servizio ordinatore. In caso di attribuzione per aggiudicazione, a norma dell', paragrafo 1, lettera a), vengono proclamati i prezzi indicati nelle offerte conformi. I membri della commissione firmano il verbale d'apertura delle offerte ricevute, il quale indica le offerte conformi e le offerte non conformi e motiva le esclusioni dovute alla non conformità alle modalità di presentazione di cui all'.
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