Art. 81

Art. 81

In vigore dal 13 set 2004
1.   Qualora l'urgenza, debitamente motivata, renda impossibile il rispetto dei termini minimi previsti all', paragrafo 3, l'Agenzia può fissare, in giorni di calendario, i seguenti termini: a) per la ricezione delle domande di partecipazione, un termine non inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del bando di gara; b) per la ricezione delle offerte, un termine non inferiore a dieci giorni dalla data dell'invito a presentare offerte. 2.   Purché tempestivamente richieste, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri sono comunicate a tutti i candidati entro i quattro giorni di calendario che precedono il termine fissato per la ricezione delle offerte. Sezione 3 Trattamento delle offerte e domande di partecipazione
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