Art. 77 · 1.   L'attribuzione di un appalto è possibile secondo due modalità:

Art. 77

1.   L'attribuzione di un appalto è possibile secondo due modalità:

In vigore dal 13 set 2004
a) per aggiudicazione, nel qual caso l'appalto è attribuito all'offerta regolare e conforme che presenta il prezzo più basso; b) per attribuzione all'offerta economicamente più vantaggiosa. 2.   L'offerta economicamente più vantaggiosa è quella che presenta la migliore relazione tra la qualità e il prezzo, tenuto conto di criteri giustificati dall'oggetto dell'appalto quali il prezzo proposto, il valore tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, le caratteristiche ambientali, il costo d'utilizzazione, la redditività, il termine d'esecuzione o di consegna, l'assistenza alla clientela e l'assistenza tecnica. 3.   L'amministrazione aggiudicatrice precisa la ponderazione relativa assegnata a ciascun criterio scelto per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. La ponderazione relativa del criterio del prezzo rispetto agli altri criteri non deve far sì che il criterio del prezzo sia neutralizzato nella scelta dell'aggiudicatario dell'appalto. Se, in casi eccezionali, la ponderazione non è tecnicamente possibile, in particolare a causa dell'oggetto dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice precisa soltanto l'ordine decrescente d'importanza nell'applicazione dei criteri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:658:oj#art-77