Art. 76

Art. 76

In vigore dal 13 set 2004
1.   La capacità tecnica e professionale degli operatori economici è valutata e verificata a norma dei paragrafi 2 e 3. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici che hanno per oggetto forniture che necessitano di lavori di posa o di installazione, la prestazione di servizi e/o l'esecuzione dei lavori, tale capacità è valutata in particolare con riferimento alla loro competenza, alla loro efficienza, alla loro esperienza e alla loro affidabilità. 2.   La capacità tecnica e professionale del fornitore o dell'imprenditore e/o dei suoi dirigenti può essere documentata, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e della destinazione delle forniture, dei servizi da prestare o dei lavori da eseguire, grazie ai documenti seguenti: a) indicazione dei titoli di studio e professionali del fornitore o dell'imprenditore e/o dei suoi dirigenti e, in particolare, dei responsabili della prestazione o della direzione dei lavori; b) presentazione di un elenco di quanto segue: i) principali servizi e forniture effettuati nel corso degli ultimi tre anni, con indicazione di importo, data e destinatario, pubblico o privato; ii) lavori eseguiti nel corso degli ultimi cinque anni, con indicazione di importo, data e luogo; l'elenco dei lavori più importanti è accompagnato da certificati attestanti la corretta esecuzione secondo le norme del mestiere e regolarmente portati a termine; c) descrizione dell'equipaggiamento tecnico, dell'attrezzatura e del materiale usati dal fornitore o dall'imprenditore per eseguire l'appalto di servizi o di lavori; d) descrizione delle misure adottate per garantire la qualità delle forniture e dei servizi, nonché degli strumenti di studio e di ricerca del fornitore o dell'imprenditore; e) indicazione dei tecnici o degli organi tecnici, che facciano o no parte integrante del fornitore o dell'imprenditore, e più particolarmente di quelli responsabili del controllo della qualità; f) per quanto riguarda le forniture: campioni, descrizioni e/o fotografie la cui autenticità sia certificata da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei prodotti alle specifiche o alle norme in vigore; g) dichiarazione indicante l'organico medio annuo del fornitore o dell'imprenditore e il numero dei dirigenti, con riferimento agli ultimi tre anni; h) indicazione della quota dell'appalto che il fornitore o l'imprenditore intendono eventualmente subappaltare. Se il destinatario dei servizi e forniture di cui alla lettera b), punto i), è l'Agenzia, gli operatori economici forniscono la prova di detti servizi e forniture sotto forma di certificati rilasciati o vistati dall'autorità competente. 3.   Qualora i servizi o i prodotti da fornire siano di natura complessa o, eccezionalmente, siano richiesti per una finalità particolare, la capacità tecnica e professionale può essere documentata mediante una verifica eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, per suo conto, da un organismo ufficiale competente del paese in cui il fornitore o l'imprenditore è stabilito, purché tale organismo acconsenta; la verifica verte sulle capacità tecniche e le capacità di produzione del fornitore o dell'imprenditore e, se necessario, sugli strumenti di studio e di ricerca di cui essi dispongono, nonché sulle misure che adottano per controllare la qualità. 4.   Il fornitore o l'imprenditore può, se del caso e per un appalto determinato, fare valere le capacità di altri organismi, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami esistenti tra sé e tali organismi. Egli deve in tal caso provare all'amministrazione aggiudicatrice che disporrà dei mezzi necessari per l'esecuzione dell'appalto, ad esempio presentando l'impegno di tali organismi a metterli a sua disposizione.
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