Art. 71
In vigore dal 13 set 2004
1. I documenti della gara d'appalto stabiliscono se l'offerta deve essere presentata a prezzi fermi e non rivedibili.
2. In caso contrario, stabiliscono le condizioni e le formule secondo le quali il prezzo può essere rivisto nel corso dell'esecuzione dell'appalto. In tal caso l'amministrazione aggiudicatrice tiene conto:
a)
della natura dell'appalto e della congiuntura economica nella quale sarà eseguito;
b)
della natura e della durata dei compiti e dell'appalto;
c)
dei propri interessi finanziari.
Storico versioni
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