Art. 71

Art. 71

In vigore dal 13 set 2004
1.   I documenti della gara d'appalto stabiliscono se l'offerta deve essere presentata a prezzi fermi e non rivedibili. 2.   In caso contrario, stabiliscono le condizioni e le formule secondo le quali il prezzo può essere rivisto nel corso dell'esecuzione dell'appalto. In tal caso l'amministrazione aggiudicatrice tiene conto: a) della natura dell'appalto e della congiuntura economica nella quale sarà eseguito; b) della natura e della durata dei compiti e dell'appalto; c) dei propri interessi finanziari.
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