Art. 70
In vigore dal 13 set 2004
1. Le specifiche tecniche devono consentire parità d'accesso a tutti i candidati e gli offerenti e non comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti alla concorrenza. Le specifiche definiscono le caratteristiche necessarie di un prodotto, di un servizio o di un materiale o di un'opera rispetto all'uso cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice.
2. Le caratteristiche di cui al paragrafo 1 includono:
a)
i livelli di qualità;
b)
l'efficacia ambientale;
c)
la concezione adatta a tutti gli impieghi, compreso l'accesso per i disabili;
d)
i livelli e le procedure di valutazione della conformità;
e)
l'idoneità all'uso;
f)
la sicurezza o le dimensioni, compresi le prescrizioni relative alle forniture per la denominazione commerciale e le istruzioni per l'uso e, per tutti gli appalti, la terminologia, i simboli, le prove e metodi di prova, l'imballaggio, il marchio e l'etichettatura, le procedure e i metodi di produzione;
g)
per gli appalti di lavori, le procedure di certificazione della qualità, nonché le norme di concezione e di calcolo delle opere, le condizioni di prova, di controllo e di collaudo dei lavori, le tecniche o metodi di costruzione e tutte le altre condizioni di carattere tecnico che l'amministrazione aggiudicatrice può prescrivere, mediante normativa particolare o generale, per quanto riguarda i lavori terminati ed i materiali o elementi costitutivi.
3. Le specifiche tecniche sono definite come segue:
a)
in riferimento a norme europee, ad accordi tecnici europei, a specifiche tecniche comuni quando esistono, a norme internazionali o ad altri referenziali tecnici elaborati dagli organismi europei di normalizzazione o, se non esistono, agli equivalenti nazionali; ogni riferimento è accompagnato dalla dicitura «o equivalente»; oppure
b)
in termini di prestazioni o di esigenze funzionali; esse sono sufficientemente precise per permettere agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e all'Agenzia di attribuire l'appalto; oppure
c)
con la combinazione dei due metodi.
4. Quando l'Agenzia si avvale della possibilità di riferirsi alle specifiche di cui al paragrafo 3, lettera a), non può respingere un'offerta in quanto non conforme a dette specifiche se l'offerente o il candidato prova all'amministrazione aggiudicatrice, con ogni mezzo adeguato, che l'offerta risulta conforme in modo equivalente alle condizioni prescritte.
5. Quando l'Agenzia si avvale della possibilità prevista al paragrafo 3, lettera b), di prescrivere specifiche in termini di prestazioni o di esigenze funzionali, non può respingere un'offerta conforme ad una norma nazionale che recepisce una norma europea, ad un accordo tecnico europeo, ad una specifica tecnica comune, ad una norma internazionale o ad altri referenziali tecnici elaborati dagli organismi europei di normalizzazione, se queste specifiche sono riferite alle prestazioni o alle esigenze funzionali richieste.
6. Salvo casi eccezionali debitamente giustificati dall'oggetto dell'appalto, le specifiche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o ottenuta mediante un particolare procedimento, né far riferimento a un marchio, a un brevetto, a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che potrebbero favorire o eliminare alcuni prodotti o operatori economici. Nei casi in cui è impossibile fornire una definizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto, la dicitura o il riferimento sono accompagnati dai termini «o equivalente».
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