Art. 68 · Le soglie di cui all'articolo 39 sono fissate come segue:

Art. 68

Le soglie di cui all'articolo 39 sono fissate come segue:

In vigore dal 13 set 2004
a) 154 014 EUR per gli appalti di forniture e di servizi di cui all'allegato I A della direttiva 92/50/CEE, esclusi gli appalti di ricerca e di sviluppo elencati nella categoria 8 dello stesso allegato; b) 200 000 EUR per gli appalti di servizi di cui all'allegato I B della direttiva 92/50/CEE e per gli appalti di ricerca e di sviluppo elencati nella categoria 8 dell'allegato I A della citata direttiva; c) 5 923 624 EUR per gli appalti di lavori.
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