Art. 65

Art. 65

In vigore dal 13 set 2004
1.   L'invito a manifestare interesse costituisce un tipo di preselezione dei candidati che saranno invitati a presentare offerte in occasione di future procedure ristrette per appalti di valore superiore o uguale a 50 000 EUR, salvo il disposto degli o 64. 2.   L'elenco risultante da un invito a manifestare interesse è valido non oltre i tre anni dalla data di spedizione all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee del bando di cui all', paragrafo 1, lettera a). Ogni interessato può depositare la propria candidatura in qualsiasi momento del periodo di validità dell'elenco, tranne che negli ultimi tre mesi di tale periodo. 3.   Nel caso di un appalto specifico, l'amministrazione aggiudicatrice invita a depositare un'offerta tutti i candidati iscritti nell'elenco oppure taluni di essi, basandosi su criteri di selezione oggettivi e non discriminatori propri dell'appalto in oggetto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:658:oj#art-65