Art. 64

Art. 64

In vigore dal 13 set 2004
1.   L'Agenzia può ricorrere a una procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara nei casi qui di seguito indicati: a) in presenza di offerte irregolari o inaccettabili rispetto ai criteri di selezione o d'aggiudicazione, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, precedentemente conclusa, purché le condizioni iniziali dell'appalto, precisate nei documenti di gara di cui all', non siano sostanzialmente modificate; b) in casi eccezionali, qualora si tratti di appalti di servizi o di lavori la cui natura o i cui elementi incerti non consentano all'offerente la fissazione preliminare e globale dei prezzi; c) qualora la natura dei servizi da fornire, in particolare nel caso dei servizi finanziari e delle prestazioni di natura intellettuale, renda impossibile stabilire specifiche d'appalto con sufficiente precisione perché l'appalto possa essere aggiudicato selezionando l'offerta migliore secondo le disposizioni che disciplinano la procedura aperta o la procedura ristretta; d) per gli appalti di lavori, quando i lavori sono realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e di sviluppo; e) per gli appalti di servizi di cui all'allegato I B della direttiva 92/50/CEE, salvo il disposto dell', paragrafo 1, lettera i). 2.   Nella fattispecie di cui al paragrafo 1, lettera a), l'Agenzia può non pubblicare un bando di gara se include nella procedura negoziata tutti gli offerenti conformi ai criteri di selezione che, nella procedura precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di aggiudicazione.
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