Art. 63
In vigore dal 13 set 2004
1. L'Agenzia può ricorrere ad una procedura negoziata senza pubblicazione preventiva di un bando di gara nei casi seguenti:
a)
qualora nessuna offerta o nessuna offerta adeguata sia stata presentata in risposta ad una procedura aperta o ristretta, previa chiusura della procedura iniziale, sempre che non siano sostanzialmente modificate le condizioni iniziali dell'appalto precisate nei documenti della gara d'appalto di cui all';
b)
qualora, a causa di motivi di natura tecnica o artistica oppure per ragioni attinenti alla tutela di diritti d'esclusiva, l'appalto possa venire affidato unicamente a un operatore economico determinato;
c)
nella misura strettamente necessaria, qualora, per motivi di estrema urgenza determinata da avvenimenti imprevedibili e non imputabili all'Agenzia e tali da presentare un rischio per gli interessi dell'Agenzia, non possano essere osservati i termini richiesti per le altre procedure di cui agli ;
d)
qualora un appalto di servizi faccia seguito a un concorso e, secondo le norme pertinenti nella fattispecie, debba venire aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso; in quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare alla negoziazione;
e)
per i servizi e lavori complementari non figuranti nel progetto inizialmente aggiudicato, né nel primo contratto stipulato, che sono divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista e indipendente dall'amministrazione aggiudicatrice, all'esecuzione del servizio o dell'opera, alle condizioni di cui al paragrafo 2;
f)
per appalti addizionali consistenti nella ripetizione di servizi o opere similari affidati all'aggiudicatario di un primo appalto dall'Agenzia, a condizione che il loro oggetto sia conforme a un progetto di base e che il primo appalto sia stato oggetto di una procedura aperta o ristretta;
g)
per appalti di forniture:
i)
per consegne complementari destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente, o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare materiale di tecnica differente, l'impiego o la manutenzione del quale comporterebbe incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti non può superare i tre anni;
ii)
per i prodotti fabbricati meramente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, ad esclusione delle prove destinate ad accertare la redditività del prodotto o la produzione in quantità sufficiente a coprire i costi di ricerca e di messa a punto;
h)
per gli appalti immobiliari, previa indagine del mercato locale;
i)
per gli appalti di importo inferiore alla soglia di cui all', paragrafo 2.
2. Per i servizi e lavori complementari di cui al paragrafo 1, lettera e), nei casi seguenti le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione preventiva di un bando di gara a condizione che l'attribuzione sia fatta al contraente che esegue tale appalto:
a)
qualora tali appalti complementari non possano venire separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall'appalto principale senza recare gravi inconvenienti all'amministrazione aggiudicatrice; oppure
b)
qualora tali appalti, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento.
Il valore cumulato stimato degli appalti complementari non deve superare il 50 % dell'importo dell'appalto iniziale.
3. Nella fattispecie di cui al paragrafo 1, lettera f), la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata è indicata sin da quando la prima operazione è stata aperta alla concorrenza e l'importo totale previsto per gli appalti addizionali è preso in considerazione per il calcolo delle soglie di cui all'. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla conclusione dell'appalto iniziale.
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